sabato 21 marzo 2015

La danza macabra di Scientology - cap. 7

Religione o associazione a delinquere?

A qualcuno il sottotitolo sembrerà oltraggioso o beffardo, ma non è niente di tutto questo: si tratta semplicemente del quesito posto nel 1995, durante il cosiddetto maxiprocesso, dalla Cassazione alla Corte di rinvio. È una questione che consentirà di valutare la frase del giornalista Camillo Maffia (giornalista che non compare nell'elenco dei giornalisti): "nientemeno che una sentenza definitiva che sancisce indiscutibilmente il carattere religioso del movimento".

Con sorpresa dei giuristi infatti, quando fu chiamata a valutare la legittimità della sentenza con cui una trentina di dirigenti di Scientology erano stati condannati per associazione a delinquere, la Corte Suprema pose un quesito riassumibile in questi termini: è necessario stabilire se Scientology è una religione, perché in caso affermativo gli imputati vanno assolti dal reato associativo.

Per una esposizione che renda comprensibile questa inattesa conseguenza dell'essere una Chiesa, è necessario ripercorrere come, nei vari gradi del processo, fu affrontata l'autoqualifica di religione, che Scientology invoca con una determinazione che è pari alla sua mancanza di evidenza.

Il rinvio a giudizio

Iniziamo dal rinvio a giudizio. Accogliendo l'impostazione del PM, il Giudice Istruttore giudicò opportuno non addentrarsi sulla questione della religiosità con una motivazione che appare più che solida:
In ogni caso, è bene dire subito che la natura religiosa - formale o sostanziale - dell'associazione della quale fanno parte gli odierni imputati è circostanza del tutto irrilevante ai presenti fini processuali [...]
I fatti criminosi dei quali si occupa il presente procedimento sono di natura assolutamente "comune" e, come tali, tranquillamente perseguibili con i normali strumenti giudiziari indipendentemente dal credo religioso di chi li abbia posti in essere. [...]
si considera assolutamente insignificante, per valutare la sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza penale, la prova della natura religiosa di Scientology (1) (pag. 385)
Evidenziata l'irrilevanza processuale della natura del sodalizio, questo primo giudice continuò esponendo:
una serie di argomenti che sono emersi nel corso della presente istruttoria a proposito della dubbia natura "pastorale" di numerose attività poste in essere all'interno dell'associazione e che avvalorano il dubbio che la religione sia semplicemente uno "specchietto" per sviare l'attenzione da altri aspetti ben più gravi quali, come si vedrà più avanti, la frenetica attività commerciale, il fiume di denaro che scorre all'interno dell'organizzazione ... (pag. 387)
Seguono alcune pagine in cui si evidenzia il sostanziale fine di lucro dell'associazione. Per riassumere, questo primo giudizio sancì due criteri:
  1. non è credibile che Scientology sia una religione, ma
  2. la questione è comunque irrilevante perché i reati restano tali indipendentemente dalla natura religiosa, filosofica, morale o commerciale di una formazione.
Il Tribunale

Nel giudizio di primo grado, ancor più sbrigativamente il giudice evitò espressamente la questione, perché si trattava di: "rituali e teorie la cui validità culturale, filosofica e religiosa non può essere sindacata da questo Tribunale" (pag. 313). Solo quando chiamato a valutare le violazioni tributarie, il Tribunale si attenne a una mera lettura dello statuto, considerando l'associazione un ente morale.

Il primo Appello

La sentenza della Corte d'Appello del 1993 si distingue dalle due precedenti perché scelse di affrontare la spinosa questione dedicandole numerose pagine, al termine delle quali, a pagina 83, giungere alla conclusione che Scientology:
sin dai suoi esordi si è presentata con la connotazione di una vera e propria impresa commerciale, che si adeguava in pieno alle regole di mercato, cercando di vendere ad un pubblico sempre più ampio, per perseguire un profitto sempre più elevato (2)
Abbiamo quindi un primo e autorevole pronunciamento di merito, che nega la natura confessionale di Scientology, ma che tuttavia condivide le precedenti pronunce per quanto riguarda l'ininfluenza processuale della questione, perché:
non ha alcun rilievo né interesse stabilire l'esatta natura delle idee professate da quell'associazione, siano esse filosofiche, religiose, o meramente culturali, ovvero non abbiano alcuno di questi requisiti. È, infatti, del tutto indifferente per il nostro ordinamento giuridico che le dottrine esposte sin dagli anni '50 da Ron Hubbard possano qualificarsi o meno come una religione (pag. 93)
La prima Cassazione

Nel 1995 la Corte di Cassazione fu chiamata a valutare la legittimità delle condanne erogate in secondo grado. Come già anticipato in un post precedente, le condanne vennero confermate, ad eccezione del reato di associazione a delinquere, la cui sentenza fu annullata con rinvio per un nuovo giudizio in base al seguente ragionamento:
  1. pur dedicando numerose pagine all'analisi della qualifica di religione, la sentenza impugnata non fa riferimento ai tre indicatori enunciati dalla Corte Costituzionale utili "per riconoscere le realtà autenticamente confessionali",
  2. il reato associativo non può sussistere in presenza di un'associazione religiosa dotatasi di uno statuto legittimo;
Questo perché, scrive la Cassazione, "una volta riconosciuto a Scientology il carattere di confessione religiosa, non sarebbe ipotizzabile una trasformazione di questa in un'associazione per delinquere, a meno che tutti i membri della chiesa non avessero, di comune accordo, cambiato le regole statutarie."

Se vi sembra una logica strana, sappiate che l'opinione dei giuristi è molto meno diplomatica. Secondo M. Formica, tanto per citarne uno, "la corte ritiene che dette persone potrebbero essere incriminate per associazione per delinquere solo nel caso in cui siano previsti «nello statuto riti o comportamenti contrari a tali norme [del Codice Penale]»" (3). Riti e comportamenti che - ovviamente - nessuno sarebbe così fesso da inserire nello statuto.

Il giurista rileva inoltre la "mancanza di una compiuta descrizione del meccanismo giuridico che conduce alla incompatibilità tra confessione religiosa e associazione per delinquere" (ibidem).

Quanto invece ai tre criteri del punto uno, essi sono: i precedenti riconoscimenti pubblici, l’esistenza di uno statuto che esprima con chiarezza i caratteri dell’associazione e, infine, la comune considerazione.

Per non sintetizzare eccessivamente la vicenda, e per non sorvolare sulle perplessità (che approfondiremo in seguito) suscitate dal verdetto della Cassazione, è bene chiarire che la stessa Corte ricordò che questi tre "indici suddetti non sono sicuramente esaustivi" e che "lasciano, inoltre, un ampio margine discrezionale all'interprete, che è libero di elaborarne altri".

La "poco laica" (4) disputa escludente tra chiesa e associazione a delinquere venne quindi demandata a un nuovo giudice di merito, che per accertare la sussistenza o meno dell'associazione per delinquere, avrebbe dovuto "accertare previamente se essa fosse o non fosse una confessione religiosa".

Il secondo Appello

Al pari della prima sentenza d'appello, anche questa nuova Corte confermò il reato associativo, avendo escluso che Scientology sia una religione in base ai tre parametri indicati dalla Cassazione:
  • non vi sono stati precedenti riconoscimenti pubblici di Scientology come religione;
  • appare evidente che la tardiva autoqualificazione di religione (avvenuta modificando lo statuto dopo l'avvio di svariati procedimenti penali) costituisce un mero "stratagemma già in precedenza utilizzato altrove dall'organizzazione per sottrarsi ai problemi legali";
  • ha ritenuto che Scientology non venisse percepita come confessione religiosa nella comune considerazione.
Esaminati questi tre aspetti, la Corte d'Appello li integrò con ulteriori indicatori oggettivi:
  • le persone che si avvicinavano a Scientology non la percepivano come una religione, né avevano intenzione di abbracciare un credo (5);
  • Dianetics era nata inizialmente come scienza, per trasformarsi solo successivamente in una religione pur continuando a diffondere le medesime idee e principi;
  • le attività e le pratiche poste in essere all'interno dell'organizzazione non avevano alcuna valenza simbolico-religiosa.
Abbiamo quindi una seconda sentenza d'Appello che nega lo status di religione a Scientology per la seconda volta, e che per la seconda volta giudica "lo scopo di lucro come unico fondamento obiettivo" di Scientology.

A questo punto è opportuno prendere in esame anche come Scientology considera e presenta se stessa (al di là dei formalismi dello statuto utilizzati a fini tributari o giudiziari). Per questo scopo possiamo prendere il Dizionario Tecnico di Dianetics e Scientology, e aprirlo a pagina 522 alla voce "Scientology". Vi si trovano 13 definizioni; queste le più significative (corsivo e maiuscolo conformi all'originale):
1. [...] Perciò Scientology significa SCIENZA DELLA CONOSCENZA.
4. una filosofia religiosa nel senso ...
5. la scienza di sapere come conoscere ... È la scienza delle faccende umane ...
7. la scienza di sapere come conoscere. È la scienza che riguarda il conoscere le scienze.
9. una scienza della vita.
12. una filosofia applicata ...
13. una filosofia religiosa applicata che tratta dello studio della conoscenza ...

La definizione che Scientology dà di se stessa è principalmente l'autoqualifica di scienza, e meno frequentemente quella di filosofia. Una filosofia che talvolta viene qualificata con l'aggettivo religiosa.

La seconda Cassazione

Qui il pathos della narrazione raggiunge il suo culmine, perché a dispetto delle numerose pagine dedicate ai tre indicatori elaborati dalla Consulta (che lasciano "un ampio margine discrezionale all'interprete"), a cui la Cassazione aveva ordinato al giudice di attenersi, la Suprema Corte stabiliva che: "il giudice del rinvio non ha adempiuto all'obbligo di motivare le proprie decisioni secondo gli schemi esplicitamente enunziati nella sentenza di annullamento".

I commenti dei giuristi in merito a questa sentenza della Cassazione, li vedremo nel prossimo post. Qui esaminiamo solo i fatti: per la seconda volta una Corte d'Appello esamina la disputatio religiosa, per la seconda volta nega che Scientology sia una religione, e per la seconda volta la Cassazione annulla la sentenza.

Il terzo Appello

A questo punto, anche chi non ha letto le quattro sentenze precedenti avrà già una chiara sensazione: essendo un giudice di legittimità, la Cassazione non può decretarlo direttamente, ma "le censure mosse dalla Cassazione alla sentenza d'appello lasciano trasparire che [per la Cassazione] Scientology sia un'associazione o confessione religiosa". Non è un'opinione di chi scrive, bensì di Nicola Colaianni, giurista consulente della Cassazione (6).

Il lettore l'avrà percepito, Colaianni lo dice espressamente, la Corte d'Appello incaricata ne prende atto. Si legge infatti nella sentenza del terzo appello: "A ben vedere, la Cassazione, dopo due annullamenti, ha indicato percorsi vincolanti a esito scontato." (7)

L'esito della sentenza sarà anche scontato, ma dopo i toni quasi sarcastici usati dalla seconda Cassazione (8), la Corte d'Appello non fece di certo mistero della sua contrarietà a vedersi costretta a ratificare un giudizio già preso da altri e che non condivideva. Questo è il prologo:
Non sembra dunque seriamente contestabile che, a torto o a ragione, ma comunque in modo processualmente vincolante, il giudice del rinvio è stato posto nella condizione di dover giustificare il proprio convincimento sulla base dello schema esplicitamente enunciato dal giudice superiore che prevede, tra l'altro, una presa di posizione sulla natura confessionale di Scientology. Non pare che la Cassazione abbia lasciato ulteriori vie di fuga in proposito, esplicitando una serie di vincoli di cui in questa sede si può solo prendere atto, lasciando da parte i personali convincimenti
E questo è l'esito scontato che la Corte si vide costretta a sentenziare:
non resta che prendere atto che lo statuto di Scientology è compatibile con la qualificazione autoreferenziale che l'associazione si è attribuita [...] in altre parole, in difetto degli ulteriori apporti probatori idonei a superare le censure della Cassazione, questo giudice prende atto con la Suprema Corte che le prove acquisite non consentono di escludere la natura confessionale di Scientology
La conclusione è talmente sorprendete che i lettori stenteranno a crederci, per cui li conforto: avete capito bene, Scientology è una religione perché lo dice lei. È una qualifica "autoreferenziale che l'associazione si è attribuita".

Un'autoqualifica che la Corte d'Appello non poté "escludere" perché costretta ("a torto o a ragione") dai vincoli imposti dalla Suprema Corte. Una conclusione che la Corte d'Appello emise "lasciando da parte i personali convincimenti", una precisazione che non necessita di chiarimenti.

Nel suo livoroso articolo Camillo Maffia esulta come un ultrà, gridando che dal maxiprocesso sarebbe uscita "nientemeno che una sentenza definitiva che sancisce indiscutibilmente il carattere religioso del movimento". Per l'ennesima volta Maffia sta travisando i fatti e la realtà: il carattere religioso del movimento è tutt'altro che "indiscutibile" e Scientology non è affatto quella ieratica associazione che Maffia esalta nella sua apologia. Per ben tre volte un'alta Corte ha esaminato la questione, e alla fine i giudici di merito si sono arresi per sfinimento, "lasciando da parte i personali convincimenti", ai vincoli imposti da una sentenza di Cassazione di cui nel prossimo post vedremo com'è stata giudicata (concordemente) dai giuristi.

Non va infine dimenticato che in assenza di quell'autoqualifica di religione, gli imputati sarebbero stati condannati - oltre a tutto il resto - anche per il reato di associazione per delinquere. Un'assoluzione che costituisce una "pericolosa breccia" aperta dalla Suprema Corte, abilmente chiusa (vedremo in seguito) dalla terza Corte d'Appello. Ma le analisi degli "illustri giuristi" (come li ha definiti uno sprovveduto scientologo) le vedremo nel prossimo post. Quelle vere, non quelle messe in giro dall'Ufficio Operazioni Speciali di Scientology.


Note:

1) "Tale orientamento corrisponde ad una concezione del diritto penale improntato al principio di laicità, ormai dichiarato "supremo" da Corte Costituzionale" (N. Colaianni, Caso Scientology: Associazione religiosa o criminale?, Tratto da: Il Foro Italiano, 1995, pagg. 689 e ss.)

2) Un'impresa commerciale i cui corsi costano "una piccola fortuna" (M. Introvigne, I nuovi culti. Dagli Hare Krishna alla Scientologia, Milano, 1990, pag. 152)

3) Cfr. Formica M., L'art. 416 cp. e le confessioni religiose: un commento all'epilogo del "caso Scientology", Il Foro Italiano, 2001.

4) Cfr. Colaianni N., La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda giudiziaria di Scientology, in Foro it., 1998.

5) "quest'ultima, notata la denominazione di chiesa, aveva chiesto spiegazioni, perché suo figlio era un fervente cattolico, ricevendo la seguente risposta: “questo qui è su per scusa, ma non c'entra niente la chiesa”" (appello, pag. 77)

6) La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di Scientology, tratto da: Il Foro Italiano, 1998.

7) "Questa decisione rappresenta secondo una corrente dottrinale il «segnale di resa» del giudice di merito" (N. Gimelli, Il caso della Chiesa di Scientology, in Diritto e Religione, pp 385–442)

8) "Con la seconda sentenza di annullamento la Suprema Corte ha alzato i toni delle censure" (Corte d'Appello, 5 ott. 2000)